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Legge 08/03/1999 n. 507. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4. Art. 8. (Testo unico in materia di pubblico impiego) 1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare: b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo. 2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili. Art. 9. (Norme finali) 1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data. 2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio". 5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo". 7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999". Art. 10. (Copertura finanziaria) 1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 11. (Applicazione di disposizioni) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999. ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1) PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE legge 11 luglio 1986, n. 390. 2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54. 3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994. 4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto legge 11 febbraio 1971, n. 50. 5) Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992 legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5. 6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario codice civile, articolo 2545; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordi narie nei confronti delle società cooperative decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973; legge 31 gennaio 1992, n. 59. 8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24; regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059; regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9; legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81; legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera b) e articolo 14; codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237; disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 19; legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10; legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b) 9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25. 10) Procedimento relativo alle spese di giustizia regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700. 11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari legge 8 agosto 1895, n. 556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge 21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n. 103; ; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. 12) Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spet tanti ad ausiliari del giudice legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11. 13) Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437. 14) Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto. 15) Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55; testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49. 16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamen to dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339. 17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53; decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67. 18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicu rezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43; regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81. 19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 32; legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47. 20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale. testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998. 21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità loca le di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54. 22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di im mobili da destinare ad uffici pubblici regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4; legge 16 settembre 1960, n. 1014; legge 27 luglio 1978, n. 392; legge 15 dicembre 1990, n. 396. legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. |
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